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Info generali sulla Finanziaria

Detrazione 55%

Scarica il prospetto informativo ufficiale in formato completo e dettagliato:
Decreto legge risparmio energetivo
(Tasto destro, salva...)

INTRODUZIONE
La legge finanziaria per il 2008 (legge 24 dicembre 2007, n. 244)
ha prorogato fino al 31 dicembre 2010 le agevolazioni fiscali
(introdotte dalla legge finanziaria per il 2007) spettanti ai contribuenti
che sostengono spese per il conseguimento di risparmio
energetico.
I benefici consistono in una detrazione dalle imposte sui redditi
(Irpef o Ires) del 55 per cento delle spese sostenute, entro un limite massimo che varia a
seconda della tipologia dell’intervento eseguito.
Oltre alla proroga, la legge finanziaria per il 2008 ha previsto con decorrenza 1° gennaio
2008:
• l’esonero dalla presentazione della certificazione per la sostituzione di finestre e per l’installazione
di pannelli solari;
• la possibilità di ripartire la detrazione da 3 a 10 anni, a scelta del contribuente;
• l’estensione dell’agevolazione anche per l’installazione di altri tipi di impianto di riscaldamento.
Per gli interventi di risparmio energetico realizzati nel 2007, rimane l’obbligo di ripartire la
detrazione in tre rate annuali di pari importo.
È stata sostituita, invece, con effetto retroattivo, la tabella dei valori limite della trasmittanza
termica.
La normativa in materia è stata peraltro integrata con le disposizioni del decreto 26 ottobre
2007, che ha:
• ampliato la definizione di tecnico abilitato per il rilascio dell’asseverazione, dell’attestato
di certificazione o qualificazione energetica e della scheda informativa;
• previsto la possibilità, in caso di più interventi per lo stesso edificio o immobile, di produrre
una documentazione unitaria anche per l’attestato di certificazione o qualificazione
energetica e per la scheda informativa relativa ai lavori realizzati, e non solo per l’asseverazione,
come indicava il precedente decreto;
• chiarito i requisiti tecnici che devono possedere i pannelli solari (certificazioni) per essere
ammessi all’agevolazione.
La presente guida illustra le tipologie di interventi per i quali si può fruire della detrazione
fiscale e gli adempimenti necessari per ottenerla così come sono stati individuati dettagliatamente
nel decreto del Ministro dell’Economia e delle Finanze, di concerto con il Ministro
dello Sviluppo Economico, del 19 febbraio 2007.

L’AGEVOLAZIONE PER LA RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA
IN COSA CONSISTE
L’agevolazione consiste nel riconoscimento di detrazioni d’imposta
nella misura del 55 per cento delle spese sostenute, da ripartire in
rate annuali di pari importo, entro un limite massimo di detrazione,
diverso in relazione a ciascuno degli interventi previsti.
Si tratta di riduzioni dall’Irpef (Imposta sul reddito delle persone fisiche) e dall’Ires (Imposta
sul reddito delle società) concesse per interventi che aumentino il livello di efficienza energetica
degli edifici esistenti e che riguardano, in particolare, le spese sostenute per:
_ la riduzione del fabbisogno energetico (per il riscaldamento, il raffreddamento, la ventilazione,
l’illuminazione);
_ il miglioramento termico dell’edificio (finestre, comprensive di infissi, coibentazioni,
pavimenti);
_ l’installazione di pannelli solari;
_ la sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale.
I limiti d’importo sui quali calcolare la detrazione variano in funzione del tipo di intervento,
come indicato nella seguente tabella:
Per gli interventi realizzati a partire dal 2008, quando essi consistono nella prosecuzione
di interventi appartenenti alla stessa categoria effettuati in precedenza sullo stesso immobile,
ai fini del computo del limite massimo della detrazione occorre tener conto anche
delle detrazioni fruite negli anni precedenti.
In ogni caso, come tutte le detrazioni d’imposta, l’agevolazione è ammessa entro il limite
che trova capienza nell’imposta annua derivante dalla dichiarazione dei redditi. In sostanza,
la somma eventualmente eccedente non può essere chiesta a rimborso.
TIPO DI INTERVENTO DETRAZIONE MASSIMA
riqualificazione energetica di edifici esistenti 100.000 euro (55% di 181.818,18 euro)
involucro edifici (pareti, finestre, compresi
gli infissi, su edifici esistenti)
60.000 euro (55% di 109.090,90 euro)
installazione di pannelli solari
60.000 euro (55% di 109.090,90 euro)
sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale
30.000 euro (55% di 54.545,45 euro)
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LE AGEVOLAZIONI FISCALI PER IL RISPARMIO ENERGETICO
Condizione indispensabile per fruire della detrazione è che gli interventi siano eseguiti su unità
immobiliari e su edifici (o su parti di edifici) residenziali
esistenti, di qualunque categoria catastale,
anche se rurali, compresi quelli strumentali (per l’attività d’impresa o professionale). La
prova dell’esistenza dell’edificio può essere fornita o dall’iscrizione dello stesso in catasto,
oppure dalla richiesta di accatastamento, nonché dal pagamento dell’ICI, ove dovuta.
Non sono agevolabili, quindi, le spese effettuate in corso di costruzione dell’immobile. L’esclusione
degli edifici di nuova costruzione, peraltro, risulta coerente con la normativa di
settore adottata a livello comunitario in base alla quale tutti i nuovi edifici sono assoggettati
a prescrizioni minime della prestazione energetica in funzione delle locali condizioni climatiche
e della tipologia.
In relazione ad alcune tipologie di interventi, inoltre, è necessario che gli edifici presentino
specifiche caratteristiche quali, ad esempio:
1. essere già dotati di impianto di riscaldamento, presente anche negli ambienti oggetto dell’intervento,
per quanto concerne tutti gli interventi agevolabili, ad eccezione della
installazione dei pannelli solari;
2. nelle ristrutturazioni per le quali è previsto il frazionamento dell’unità immobiliare,
con conseguente aumento del numero delle stesse, il beneficio è compatibile unicamente
con la realizzazione di un impianto termico centralizzato a servizio delle suddette
unità;
3. nel caso di ristrutturazioni con demolizione e ricostruzione si può accedere all’incentivo
solo nel caso di fedele ricostruzione, ravvisando nelle altre fattispecie il concetto di
nuova costruzione. Restano quindi esclusi gli interventi relativi ai lavori di ampliamento.
Interventi su strutture opache orizzontali (coperture e pavimenti) realizzati nel 2007
Poiché la correzione dei parametri energetici relativi agli interventi su strutture opache orizzontali
è avvenuta alla fine dell’anno 2007, chi in detto anno ha sostenuto spese per tali
interventi (che rispettano i requisiti di trasmittanza termica richiesti), può usufruire della
detrazione, fermi restando gli altri adempimenti richiesti, se invia la documentazione prevista
entro il termine di presentazione della dichiarazione dei redditi relativa al periodo
d’imposta in cui la spesa è stata sostenuta.

CHI PUÒ USUFRUIRNE
Possono usufruire della detrazione tutti i contribuenti residenti e non residenti, anche se titolari
di reddito d’impresa, che possiedono, a qualsiasi titolo, l’immobile oggetto di intervento.
In particolare, sono ammessi all’agevolazione:
_ le persone fisiche, compresi gli esercenti arti e professioni;
_ i contribuenti che conseguono reddito d’impresa (persone fisiche, società di persone,
società di capitali);
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LE AGEVOLAZIONI FISCALI PER IL RISPARMIO ENERGETICO
_ le associazioni tra professionisti;
_ gli enti pubblici e privati che non svolgono attività commerciale.
Tra le persone fisiche possono fruire dell’agevolazione anche:
_ i titolari di un diritto reale sull’immobile;
_ i condomini, per gli interventi sulle parti comuni condominiali;
_ gli inquilini;
_ chi detiene l’immobile in comodato.
Sono ammessi a fruire della detrazione anche i familiari (coniuge, parenti entro il terzo grado
e gli affini entro il secondo grado), conviventi con il possessore o detentore dell’immobile
oggetto dell’intervento, che sostengono le spese per la realizzazione dei lavori, ma limitatamente
ai lavori eseguiti su immobili appartenenti all’ambito “privatistico”, a quelli cioè
nei quali può esplicarsi la convivenza, ma non in relazione ai lavori eseguiti su immobili
strumentali all’attività d’impresa, arte o professione.
Si ha diritto all’agevolazione anche nel caso in cui il contribuente finanzia la realizzazione
dell’intervento di riqualificazione energetica mediante un contratto di leasing. In tale ipotesi,
la detrazione spetta al contribuente stesso (utilizzatore) e si calcola sul costo sostenuto
dalla società di leasing. Non assumono, pertanto, rilievo ai fini della detrazione i canoni
di leasing addebitati all’utilizzatore.

CUMULABILITÀ CON ALTRE AGEVOLAZIONI
La detrazione d’imposta del 55 per cento non è cumulabile con altre agevolazioni fiscali
previste per i medesimi interventi da altre disposizioni di legge nazionali (quale, ad esempio,
la detrazione del 36 per cento per il recupero del patrimonio edilizio).
Nel caso in cui gli interventi realizzati rientrino sia nelle agevolazioni previste per il risparmio
energetico che in quelle previste per le ristrutturazioni edilizie, il contribuente potrà
fruire, per le medesime spese, soltanto dell’uno o dell’altro beneficio fiscale, rispettando gli
adempimenti specificamente previsti in relazione a ciascuna di esse.
ATTENZIONE
In caso di
variazione della titolarità dell’immobile durante il periodo di godimento dell’agevolazione le quote di
detrazione residue (non utilizzate) potranno essere fruite dal nuovo titolare. Questo si verifica quando si trasferiscono,
a titolo oneroso o gratuito, la proprietà del fabbricato o un diritto reale sullo stesso. Il beneficio rimane invece
in capo al conduttore o al comodatario qualora dovesse cessare il contratto di locazione o comodato. In caso di
decesso dell’avente diritto, la fruizione del beneficio fiscale si trasmette, per intero, esclusivamente all’erede che
conservi la detenzione materiale e diretta del bene.
In tali casi l’acquirente, o gli eredi, possono rideterminare il numero di quote in cui ripartire la detrazione residua.
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LE AGEVOLAZIONI FISCALI PER IL RISPARMIO ENERGETICO
Il beneficio fiscale è però compatibile con altre agevolazioni di natura non fiscale (contributi,
finanziamenti, eccetera) previsti in materia di risparmio energetico.
Aliquota Iva applicabile
Per completezza si segnala che per le operazioni di riqualificazione energetica degli edifici,
che danno diritto alla detrazione dall’imposta lorda del 55 per cento, non sono state
introdotte particolari disposizioni in merito alla aliquota IVA applicabile.
Le cessioni di beni e le prestazioni di servizi poste in essere per la loro realizzazione, pertanto,
sono assoggettate all’imposta sul valore aggiunto in base alle aliquote previste per gli
interventi di recupero del patrimonio immobiliare.
A questo proposito, si evidenzia che la Finanziaria 2008 ha prorogato per il triennio 2008-
2010 l’applicazione dell’Iva ridotta al 10 per cento per le prestazioni di servizi relativi a interventi
di manutenzione, ordinaria e straordinaria, realizzati su immobili residenziali. Per usufruire
dell’agevolazione non occorre più indicare in fattura il costo della manodopera utilizzata,
così come invece era richiesto per gli interventi effettuati nel periodo d’imposta 2007.
Tale indicazione rimane obbligatoria, invece, per usufruire della detrazione del 36 per
cento sulle spese di recupero del patrimonio edilizio (anche questa prorogata fino al 2010)
e per la detrazione del 55 per cento sulle spese per il risparmio energetico.
Le cessioni di beni restano assoggettate alla aliquota IVA ridotta invece solo se la relativa
fornitura è posta in essere nell’ambito del contratto di appalto. Tuttavia, qualora l’appaltatore
fornisca beni di valore significativo (definiti dal decreto del Ministro delle Finanze 29
dicembre 1999, quali ad esempio infissi e caldaie) l’aliquota ridotta si applica ai predetti
beni soltanto fino a concorrenza del valore della prestazione considerato al netto del valore
dei beni stessi. Tale limite di valore deve essere individuato sottraendo dall’importo complessivo
della prestazione, rappresentato dall’intero corrispettivo dovuto dal committente,
soltanto il valore dei beni significativi.

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