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Detrazione 55%
GLI INTERVENTI INTERESSATI ALL’AGEVOLAZIONE
Con il decreto attuativo del 19 febbraio 2007 sono stati ben individuati gli interventi per i quali trova applicazione l’agevolazione fiscale. Si tratta delle seguenti tipologie di interventi:
INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA DI EDIFICI ESISTENTI
Per tali interventi il valore massimo della detrazione fiscale è di 100.000 euro.
Per interventi di riqualificazione energetica si intendono quelli che permettono il raggiungimento
di un indice di prestazione energetica per la climatizzazione invernale inferiore di
almeno il 20 per cento rispetto ai valori riportati nelle tabelle riportate nell’allegato C del
decreto del Ministro dell’Economia e delle Finanze 19 febbraio 2007 (vedi appendice).
Per questa tipologia di intervento non sono stabilite quali opere o quali impianti occorre
realizzare per raggiungere le prestazioni energetiche indicate. Pertanto, la categoria degli
“interventi di riqualificazione energetica” comprende qualsiasi intervento, o insieme sistematico
di interventi, che incida sulla prestazione energetica dell’edificio, realizzando la
maggior efficienza energetica richiesta dalla norma.
L’intervento, infatti, è definito in funzione del risultato che lo stesso deve conseguire in termini
di riduzione del fabbisogno annuo di energia primaria per la climatizzazione invernale.
Il fabbisogno annuo di energia primaria per la climatizzazione invernale rappresenta “la
quantità di energia primaria globalmente richiesta, nel corso di un anno, per mantenere
negli ambienti riscaldati la temperatura di progetto, in regime di attivazione continuo” (allegato
A del decreto legislativo n. 192 del 2005).
Gli indici che misurano il risparmio energetico sono elaborati in funzione della categoria in
cui l’edificio è classificato (residenziale o altri edifici), della zona climatica in cui è situato
e del rapporto di forma che lo stesso presenta.
ATTENZIONE
I nuovi valori limite, validi dal 2008, sono stati definiti con decreto del Ministro dello Sviluppo economico dell’11
marzo 2008 (vedi tabelle in appendice).
I parametri cui far riferimento sono quelli applicabili alla data di inizio dei lavori. Pertanto, per gli interventi iniziati
nel periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2007 si applicano i parametri previsti dalla legge finanziaria per il
2007. Per quelli iniziati nel periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2008 si applicano i parametri stabiliti con
il decreto del Ministero dello sviluppo economico dell’11 marzo 2008.
LE AGEVOLAZIONI FISCALI PER IL RISPARMIO ENERGETICO
Ad esempio, rientrano in questa tipologia di interventi, la sostituzione o l’installazione di
impianti di climatizzazione invernale anche con generatori di calore non a condensazione,
con pompe di calore, con scambiatori per teleriscaldamento, con caldaie a biomasse, gli
impianti di cogenerazione, rigenerazione, gli impianti geotermici e gli interventi di coibentazione
non aventi le caratteristiche previste per gli altri interventi agevolati.
INTERVENTI SUGLI INVOLUCRI DEGLI EDIFICI
Per tali interventi il valore massimo della detrazione fiscale è di 60.000 euro.
Si tratta degli interventi su edifici esistenti, parti di edifici esistenti o unità immobiliari esistenti,
riguardanti strutture opache orizzontali (coperture, pavimenti), verticali (pareti generalmente
esterne), finestre comprensive di infissi, delimitanti il volume riscaldato, verso l’esterno o verso
vani non riscaldati, che rispettano i requisiti di trasmittanza U (dispersione di calore), espressa
in W/m2K, evidenziati nella tabella di cui all’allegato D del decreto del Ministro dell’Economia
e delle Finanze (vedi appendice), la quale in relazione alle singole zone climatiche indica, in
distinte colonne, la trasmittanza delle strutture orizzontali, verticali e quella delle finestre.
ATTENZIONE
L’indice di prestazione energetica richiesto può essere conseguito anche mediante la realizzazione degli altri interventi
agevolati.
Ad esempio, il risparmio energetico invernale, per il quale è previsto un limite massimo di detrazione di 100.000
euro, può essere realizzato mediante un intervento consistente nella sostituzione degli impianti di climatizzazione
invernale, per il quale è previsto un limite di detrazione d’imposta di 30.000 euro (senza richiedere la misurazione
del rendimento energetico conseguito), e/o mediante la sostituizione di infissi, intervento con un limite massimo
di detrazione di 60.000 euro.
In questo caso, se mediante la sostituzione dell’impianto di climatizzazione o degli infissi si consegue un indice di
prestazione energetica per la climatizzazione invernale inferiore di almeno il 20 per cento rispetto ai valori richiesti,
realizzando quindi “la qualificazione energetica dell’edificio”, si potrà fruire della detrazione nel limite massimo di
100.000 euro; resta fermo che non sarà possibile far valere autonomamente anche le detrazioni per specifici lavori
che incidano comunque sul livello di climatizzazione invernale, i quali devono ritenersi compresi, ai fini della individuazione
del limite massimo di detrazione spettante, nell’intervento più generale. Potranno invece essere oggetto di
autonoma valutazione, ai fini del calcolo della detrazione, gli altri interventi di risparmio energetico agevolabili che
non incidono sul livello di climatizzazione invernale, quali l’installazione dei pannelli solari, per i quali la detrazione
potrà essere fatta valere anche in aggiunta a quella di cui si usufruisce per la qualificazione energetica dell’edificio.
ATTENZIONE
L’indice di risparmio per fruire della detrazione deve essere calcolato in riferimento al fabbisogno energetico dell’intero
edificio e non a quello delle singole porzioni immobiliari che lo compongono.
LE AGEVOLAZIONI FISCALI PER IL RISPARMIO ENERGETICO
Gli infissi sono comprensivi anche delle strutture accessorie che hanno effetto sulla dispersione
di calore quali, ad esempio, scuri o persiane, o che risultino strutturalmente accorpate
al manufatto quali, ad esempio, cassonetti incorporati nel telaio dell’infisso.
Per le spese effettuate dal 1° gennaio 2008 per la sostituzione di finestre, comprensive di infissi,
in singole unità immobiliari, non occorre più presentare l'attestato di certificazione energetica
o qualificazione energetica. L'obbligo rimane, invece, per le spese sostenute nel 2007.
INSTALLAZIONE DI PANNELLI SOLARI
Per tali interventi il valore massimo della detrazione fiscale è di 60.000 euro.
Per interventi di installazione di pannelli solari si intende l’installazione di pannelli solari
per la produzione di acqua calda per usi domestici o industriali e per la copertura del
fabbisogno di acqua calda in piscine, strutture sportive, case di ricovero e cura, istituti
scolastici e università.
I fabbisogni soddisfatti con l’impianto di produzione di acqua calda possono attenere non
soltanto alla sfera domestica o alle esigenze produttive ma più in generale all’ambito commerciale,
ricreativo o socio assistenziale, in pratica possono accedere alla detrazione tutte
le strutture afferenti attività e servizi in cui è richiesta la produzione di acqua calda.
Ai fini dell’asseverazione (vedi capitolo 4) dell’intervento concernente l’istallazione dei
pannelli solari è richiesto:
ATTENZIONE
La semplice sostituzione degli infissi o il rifacimento dell’involucro degli edifici, qualora questi siano originariamente
già conformi agli indici indicati nella tabella D, non consente di fruire della detrazione poichè il beneficio è
teso ad agevolare gli interventi da cui consegua un risparmio energetico. In questo caso è necessario quindi che a
seguito dei lavori tali indici di trasmittanza termica si riducano ulteriormente: il tecnico che redige l’asseverazione
(vedi capitolo 4) deve perciò specificare il valore di trasmittanza originaria del componente su cui si interviene ed
asseverare che successivamente all’intervento la trasmittanza dei medesimi componenti sia inferiore o uguale ai
valori riportati nella tabella D.
ATTENZIONE
I nuovi valori di trasmittanza, validi dal 2008, sono stati definiti con decreto del Ministro dello Sviluppo economico
dell’11 marzo 2008 (vedi tabelle in appendice).
I parametri cui far riferimento sono quelli applicabili alla data di inizio dei lavori. Pertanto, per gli interventi iniziati
nel periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2007 si applicano i parametri previsti dalla legge finanziaria per il
2007. Per quelli iniziati nel periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2008 si applicano i parametri stabiliti con
il decreto del Ministero dello sviluppo economico dell’11 marzo 2008.
LE AGEVOLAZIONI FISCALI PER IL RISPARMIO ENERGETICO
a) un termine minimo di garanzia (fissato in cinque anni per pannelli e i bollitori e in due
anni per accessori e i componenti tecnici);
b) che i pannelli siano conformi alle norme UNI EN 12975 o UNI EN 12976, certificati da
un organismo di un Paese dell’Unione Europea e della Svizzera.
INTERVENTI DI SOSTITUZIONE DI IMPIANTI DI CLIMATIZZAZIONE INVERNALE
Per tali interventi il valore massimo della detrazione fiscale è di 30.000 euro.
Per interventi di sostituzione di impianti di climatizzazione invernale si intendono quelli
concernenti la sostituzione, integrale o parziale, di impianti di climatizzazione invernale
esistenti con impianti dotati di caldaie a condensazione e contestuale messa a punto del
sistema di distribuzione.
Per fruire della agevolazione è necessario quindi, sostituire gli impianti preesistenti e installare
le caldaie a condensazione. Non sono, pertanto, agevolabili né l’installazione di sistemi
di climatizzazione invernale in edifici che ne erano sprovvisti né, se effettuata nel 2007,
la sostituzione di impianti di climatizzazione invernale con generatori di calore ad alto rendimento
ma diversi dalle caldaie a condensazione. Tuttavia tali interventi possono essere
compresi tra quelli di riqualificazione energetica dell’edificio, se rispettano l’indice di prestazione
energetica previsto, permettendo così di usufruire della relativa detrazione.
Dal 1° gennaio 2008 l’agevolazione è ammessa anche per la sostituzione di impianti di
riscaldamento con pompe di calore ad alta efficienza e impianti geotermici a bassa entalpia.
Per l’individuazione delle caratteristiche tecniche e di rendimento che devono possedere le
caldaie a condensazione ed il sistema di distribuzione si rinvia al capitolo 4 che illustra le
specifiche tecniche e le prescrizioni relativamente all’asseverazione degli interventi di climatizzazione
invernale.
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